PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Agli effetti della presente legge, l'attività di agente e rappresentante di commercio si intende esercitata:

          a) da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate;

          b) da chiunque offra in una propria sede spazi adatti alla vendita, oltre a servizi di consulenza, di marketing e, in generale, servizi di supporto alla vendita medesima.

Art. 2.
(Attestazione di competenza).

      1. È istituita l'attestazione di competenza, in attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, con la quale si certifica l'esercizio abituale della professione di agente e rappresentante di commercio, il suo costante aggiornamento e una condotta conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
      2. L'attestazione di competenza non è vincolante per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, è rilasciata agli agenti iscritti alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3.
      3. L'attestazione di competenza è rilasciata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le attestazioni di competenza devono comunque avere carattere oggettivo e contenere

 

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dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati.

Art. 3.
(Requisiti).

      1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 3, definiscono i requisiti necessari ai fini del rilascio dell'attestazione di competenza. I predetti requisiti sono oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione istituita presso il Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 4.
(Interventi per la qualificazione
professionale).

      1. Al fine di promuovere la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio è istituito il Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. Il Fondo eroga incentivi in conto interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla realizzazione di show room, di servizi di consulenza, di marketing e, in generale, di supporto alla vendita.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Abrogazione).

      1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, è abrogata.